D.L. Semplificazioni e modifiche provvisorie al Codice degli Appalti

Con il D.L. Semplificazioni, ad oggi ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrebbero essere introdotte diverse novità in materia di appalti pubblici.

Le modifiche al Codice degli Appalti, D.Lgs 50/2016 saranno di natura transitoria e la disciplina introdotta sarà applicabile fino al 31 luglio 2021. Ne discende che le modifiche contenute nel D.L. Semplificazioni saranno solamente provvisorie e cesseranno alla data del 31 luglio 2021.

Nello specifico le nuove norme dovrebbero prevedere:

  1. l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro (ad oggi la soglia per l’affidamento diretto è pari a 40.000,00 euro). Il Decreto precisa che gli affidamenti diretti potranno essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, sotto un profilo contenutistico, gli elementi descritti all’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, quindi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Si precisa, altresì, che il sistema di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  2. Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno: cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitariecinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 eurodieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euroquindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie.
  3. Eliminazione della richiesta della garanzia provvisoria prevista dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e, laddove, richiesto l’importo dovrà essere dimezzato rispetto a quello previsto nel suddetto articolo 93;
  4. Aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro due mesi, aumentati a quattro nei casi di procedura negoziata senza bando.
  5. Aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro sei mesi dall’avvio del procedimento nei contratti sopra soglia.
  6. Responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per danno erariale in caso di ritardi nella stipulazione del contratto e nell’avvio dell’esecuzione.
  7. Esclusione dalla procedura o risoluzione del contratto a danno dell’operatore economico nel caso in cui i ritardi nella stipulazione del contratto e nell’avvio di esecuzione dipendano da quest’ultimo.

Inoltre, il D.L. Semplificazione dovrebbe statuire che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati.

Si precisa che le suddette modifiche devono essere ancora confermate e che l’unico testo che avrà valore giudico sarà solo quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.