Rapporto genitori non collocatari e figli minori al tempo del COVID 19

In questo periodo di incertezza in merito agli spostamenti consentiti, molti genitori separati si sono interrogati sulla possibilità dei figli minori di vedere il genitore non collocatario, cioè con cui non convivono.

Partendo dal presupposto che il minore ha diritto alla bigenitorialità, diritto garantito al figlio dall'art. 30 della Costituzione, il Governo, attraverso il proprio sito istituzionale - governo.it - ha precisato come: "Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"

Ne discende che i decreti emanati per regolare l'emergenza legata al Covid 19 non hanno sospeso i provvedimenti emessi dai Tribunali che regolano le modalità e i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

Ciò posto, è opportuno osservare come il diritto del figlio di continuare a intrattenere rapporti sia con la madre sia con il padre debba essere coniugato con il diritto di salute del figlio e delle persone con cui quest’ultimo convive.

In materia la giurisprudenza di merito intervenuta con diverse pronunce ha precisato come la responsabilità genitoriale imponga ai genitori di adottare tutte le misure adeguate a tutelare la salute dei propri figli, sottolineando l’obbligo specifico del genitore, che sia stato esposto ad alto rischio di contagio, di adottare ogni misura idonea a preservare il figlio da una possibile infezione, nonché di evitare di esporre il minore, nella attuazione del diritto di visita, ad un pericolo per la sua incolumità con riferimento ai luoghi frequentati.

Ne consegue, pertanto, che laddove il contrasto tra i genitori sia sottoposto all’attenzione dell'autorità giurisdizionale, quest’ultima dovrà valutare caso per caso se sia opportuno o meno provvedere alla sospensione delle visite tra genitore non collocatario e figlio, prevedendo in ogni caso mezzi alternativi per garantire al figlio il diritto alla bigenitorialità quali  skype, whatsapp e simili, al fine di attenuare gli effetti correlati alla temporanea sospensione della frequentazione figlio-genitore (Cfr. ex multis, Ordinanza Tribunale di Bologna 23.03.2020 e Ordinanza Tribunale di Bari 26.03.2020).

In sintesi sì a favorire le visite tra figli e genitori non collocatari ma con le opportune accortezze e, laddove il rischio per la salute sia grave e concreto, sì a  sospensione delle stesse garantendo i contatti con modalità alternative e nel rispetto nel calendario delle visite già disposto senza mai ledere il diritto del minore ad avere contatti con entrambi i genitori e andando a sanzionare comportamenti del collocatario che approfitti della situazione emergenziale per impedire il rapporto tra genitore non convivente e i figli.